Telefono

+39 392.8133692

Email

info@sibuitalia.it

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 – E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l’associazione denominata “SOCIETA’ITALIANA BENESSERE UOMO APS”, in sigla “SIBU APS”e di seguito indicata come Associazione. A decorrere dall’avvenuta iscrizione delI’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

1.2 – L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo, Via Palma il Vecchio n. 4/a. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.3 – L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

FINALITA’ E ATTIVITA’

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante Io svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Iegge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), art. 5 D.Lgs. 117/2017);

    i) organizzazione e gestione di attività cuìturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. i), art.5D.Lgs.117/2017);

    m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m), D.Lgs.117/2017).

    In particolare, anche sensibilizzando l’opinione pubblica, l’Associazione intende:

    1. Diffondere la cultura della prevenzione, della promozione dei corretti stilidivita e del benessere psico-fisico e della preservazione dello stato di salute dell’individuo, delsuo nucleo famigliare e delle comunità in genere. In particolare, si propone di promuovere e attuare tutte le iniziative scientifiche, tecniche e professionali, atte a sviluppare e consolidare conoscenze, competenze e pratiche, utili al progresso del sapere scientifico, alla crescita culturale e professionale di Medici, Operatori sanitari, Ricercatori clinici e professionisti deisettori informazione e formazione, nonché al miglioramento dell’erogazione e della fruizione dei servizi sanitari ai Cittadini, contribuendo così all’innaIzamento della loro qualità di vita e a promuovere la salute pubblica.
    2. Sostenere iniziative volte alla promozione di percorsi formativi specialistici, sviluppando competenze tecniche, cliniche e di ricerca.
    3. Promuovere iniziative e azioni atte a sviluppare la comunicazione, i rapporti e gli interessi fra persone, enti, aziende, uffici pubblici, associazioni ed organizzazioni sociali in genere, nell’ambito dei temi trattati e degli obiettivi perseguiti dall’Associazione, nonché l’attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei Soci e dei cultori della salute e del benessere.
    4. Svolgere attività di consulenza, formazione medico-scientifica e accademica, assistenza e rappresentanza a favore degli associati nell’ambito dei temi trattati e degli obiettivi perseguiti dall’Associazione.
    5. Costituire mezzi di comunicazione e/o gestire in concessione mezzi di terzi allo scopo di creare piattaforme di comunicazione nell’ambito della medicina e della ricerca scientifica, biomedica e farmacologica, delle attività aziendali e professionali, di formazione, promozione, pubblicità, editoriali, web, marketing, editoria elettronica, radio e tv via etere e via web necessari e allo sviluppo delle attività di interesse.
    6. Svolgere l’attività editoriale in tutte le forme possibili e con qualsiasi mezzo disponibile.
    7. L’organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni, workshop, promozioni, spettacoli, fiere, manifestazioni, intrattenimento ed eventi nell’ambito dei temi di interesse per l’Associazione in tutte le forme consentite anche attraverso i mezzi digitali, elettronici, piattaforme e format anche di terze parti.
    8. Sviluppare iniziative eprogetti per portare aiuto esostegno economico e sanitario a persone, famiglie e comunità, anche in collaborazione con aziende, associazioni ed enti che si occupano di assistenza e solidarietà in genere.
    9. Previa autorizzazione da parte degli organi competenti e in conformità alle leggi potrà svolgere in via sussidiaria e marginale anche attività di tipo economico commerciale, aprire ed organizzare e promuovere spettacoli, attività ricreative, formazione, attività culturali ed eventi.

    L’Associazìone può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività diinteresse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modìco valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

    L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

    ART. 3

    VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

        1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art.2 del presente Statuto, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri Soci.

          2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.1.

          3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto dilavororetribuito con I’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivitã volontaria.

          4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontarí possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono vìetati ì rimborsi spesa di tipo forfetario.

          5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata dirimborso.

          6. I volontari cheprestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

          7. L’Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività inmodo non occasionale.

            ART. 4

            LAVORATORI

            L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generate e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017.

            ART.5

            AMMISSIONE DEI SOCI

            1. .Sono Soci dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 35 del D.lgs.117/2017.
            2. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei Soci e non prevede il diritto ditrasferimento,a qualsiasi titolo, della quota associativa.
            3. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
            4. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di Soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti ai Soci saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.
            5. L’ammissione aII’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale svolte. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e daIl’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
            6. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto deIìa domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, l’istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
            7. Lo status di Socio è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi previsti dall’art.7 del presente statuto.
            8. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

            ART. 6

            DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

            1.I Soci hanno pari diritti e doveri. In particolare, hanno il diritto di:

            • eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
            • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
            • esaminare i Iibri sociali e i bilanci;
            • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
            • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; concorrere all’elaborazione del programma di attività e approvarlo;
            • frequentare i locali deII’Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse daII’Associazione;
            • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

            2. I Soci hanno l’obbligo di:

            • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
            • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
            • non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
            • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

            ART. 7

            PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

            1. La qualifica di Socio si perde per morte, esclusione, recesso o mancato pagamento della quota associativa.

                2. Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dalpresente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni edalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all’Associazione, può essere escluso previa delibera del Consiglio Direttivo adottata con voto segreto edopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato. Il Socio, avverso la decisione del Consiglio Direttivo, può appellarsi aII’AssembIea deII’Associazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione.

                3. Il Socio può sempre recedere dall’Associazione.Il Socio recedente deve comunicare in amascritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto con apposita deliberazione da comunicare adeguatamente allo stesso Socio. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno incorso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

                4. In caso di mancato pagamento della quota associativa per più di due anni, il Socio moroso può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo e mediante cancellazione dal libro soci, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

                5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

                6. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere alI’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

                ART. 8

                ORGANI

                1. Sono organi deIl’Associazione:

                  • l’Assemblea;
                  • il Consiglio Direttivo;
                  • il Presidente;
                  • l’Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

                  2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

                  3. Può essere riconosciuto un compenso all’Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

                  ART. 9

                  ASSEMBLEA

                  1. L’AssembIea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

                  2. Ciasscun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre Soci.

                    3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall’AssembIea stessa. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

                    4. L’Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci, ovvero quando il Consiglio Direttivo Io ritenga necessario.

                    5. Delle riunioni dell’AssembIea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidentee dall’estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell’Associazione.

                    6. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
                    a) nomina e revoca i componenti degli organi socialie, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
                    b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Iegge vigenti;
                    c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
                    d) delibera sulla esclusione dei Soci in caso di appello avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
                    e) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall’aspirante Socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo
                    f) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
                    g) delibera lo scioglimento e devoluzione del patrimonio deIl’Associazione;
                    h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
                    i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, daIl’Atto costitutivo o dallo Statuto.

                    7. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

                    8. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con lapresenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

                    9. L’Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto deIl’Associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L’AssembIea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione od evoluzione del patrimonio dell’Associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

                    10. È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano online, per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo libro.

                    ART. 10

                    CONSIGLIO DIRETTIVO

                    1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

                    2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e sette, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione.

                    3. L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo che sono scelti tra i Soci.Si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

                    4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno e non possono svolgere più di tre mandati.

                    5. Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
                    a) l’esecuzione delle deliberazioni deII’AssembIea;
                    b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’AssembIea;
                    c) la predisposizione del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle \/igenti disposizioni di legge;
                    d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art.13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
                    e) la predisposizione di tutti gli elementi utili aII’AssembIea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
                    f) la deliberazione suIl’ammissione degli associati, nonché suII’esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
                    g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
                    h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
                    i) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell’AssembIea.

                    4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

                    5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano online per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia Ioro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura ela sottoscrizionedel verbale sulrelativo libro.

                    6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.

                    7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

                    8. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati “noneletti”. Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca con urgenza l’assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l’Assemblea per nuove elezioni.

                    ART. 11

                    PRESIDENTE

                    1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

                    2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri, a maggioranza dei presenti.

                    3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontari e o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell’AssembIea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

                    4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

                    5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

                    6. Ogni qualvolta il Presidente sia assente o impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni viene sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

                    ART. 12

                    ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

                    1. L’Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti “previsti dall’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

                    2. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. L’Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno.

                    3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

                    4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Qualora il componente dell’Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

                    5. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

                    6. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

                    ART. 13

                    PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E RISORSE ECONOMICHE

                    1. Il patrimonio delI’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

                    2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

                    3. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

                    ART. 14

                    BILANCIO DI ESERCIZIO

                    1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

                    2. Il bilancio d’esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all’art.13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

                    3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

                    ART. 15

                    BILANCIO SOCIALE

                    1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi a chiusura dell’esercizio cui si riferisce.

                    ART. 16

                    LIBRI SOCIALI

                    1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
                    – libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
                    – registro dei volontari, che svolgono la Loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
                    – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’AssembIea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
                    – libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
                    – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

                    2. I Soci hanno diritto di esaminare i Iibri associativi tenuti presso la sede legale dell’Associazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

                    ART. 17

                    SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

                    1. In caso di scioglimento deII’Associazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 edel Codice civile.

                    2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo deII’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, secondo le disposizioni dell’organo sociale competente e in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di Iegge vigenti.

                    ART. 18

                    RINVIO

                    Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.